Con Informativa Prot. 379481/RU del 17 agosto 2022, l’ADM ha ricordato che, in tema di rimborso del credito originato dal meccanismo di applicazione dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, ha trovato consolidamento un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione teso a superare le conseguenze derivanti dalla rigidità del termine decadenziale biennale ai fini dell’utilizzo del credito maturato per eccedenze dei versamenti in acconto.
In ragione di diverse pronunce rese a partire dal 2019 si è venuto affermando l’indirizzo interpretativo secondo il quale, nei due suddetti settori d’imposta, alla chiusura annuale di ciascun periodo oggetto di dichiarazione si determina un nuovo saldo creditorio, che va a costituire un nuovo credito rispetto a quelli precedentemente maturati e che si protrae fino all’esaurimento dello stesso o fino alla definizione del rapporto tributario.
L’Agenzia delle Dogane ha evidenziato che, valutata l’opportunità di prestare adesione all’orientamento, non vi è decadenza biennale del rimborso di accisa se:
- il rapporto tributario è in corso;
- il credito è riportato nelle successive dichiarazioni regolarmente presentate;
- il credito medesimo viene detratto dai successivi versamenti di acconto.
Si aggiunge che i medesimi effetti conseguenti alla chiusura integrale del rapporto tributario si ravvisano anche quando il soggetto obbligato venditore termina la propria attività di fornitura al consumo nel territorio di uno degli autonomi ambiti territoriali. Quando ciò si verifica, non risulta possibile recuperare pro quota il credito maturato mediante detrazione delle eccedenze dalle rate successive.
Scarica qui l’informativa prot. 379481/RU del 17 agosto 2022.