La scadenza del 31/03/2020 per l’invio delle dichiarazioni annuali di consumo di energia elettrica (ad-1) e di gas naturale (ad-2) viene posticipata al 30/06/2020
L’art. 62 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” dispone la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, per i soggetti che hanno la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Il comma 6 del medesimo articolo stabilisce, inoltre, che gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono prorogati alla nuova scadenza del 30 giugno 2020 senza l’applicazione di sanzioni.
Pertanto, nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni annuali, ai sensi degli artt. 26, comma 13 e 14; 53, comma 8 e 53-bis, comma 3, provvederanno all’esecuzione dell’adempimento in questione entro il 30 giugno 2020.
Rimane fermo quanto previsto dalle norme vigenti (art. 26, comma 13 e art. 56, comma 1) in relazione all’effettuazione dei versamenti, compresi quelli a conguaglio, atteso che la sospensione disposta dall’art. 62, comma 1, non ha effetto rispetto a tutti i versamenti tributari, salvo la rimessione in termini al 20 marzo 2020, ai sensi dell’art.60.