Guarda il video per sapere come si leggono i contatori dell'energia elettrica e quali dati vanno riportati nel registro delle letture vidimato dall'Agenzia delle Dogane.
I titolari di officina elettrica devono compilare un apposito registro con le letture dei contatori individuati dall’Agenzia delle Dogane nel rapporto di sopralluogo allegato alla Licenza di esercizio. Si tratta di un adempimento importante, propedeutico alla predisposizione della Dichiarazione annuale o semestrale dei consumi.
Il registro è un documento che contiene i dati dell'officina e va compilato giornalmente o mensilmente (dipende da cosa viene disposto dal funzionario doganale all'atto dell'attivazione della licenza).
La mancata o errata compilazione è soggetta a sanzione amministrativa.
!!Importante!! Per ogni contatore è già riportato sul registro il coefficiente moltiplicatore K, e sul registro vanno riportate le letture e non i kWh. (Il valore di kWh si desumerà moltiplicando i valori delle letture per il coefficiente K).
Una novità importante semplifica gli adempimenti delle aziende nel settore energetico: con la Circolare n. 27/2025 (prot. 656644 del 21 ottobre 2025), l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha chiarito che per le officine di produzione alimentate con energie rinnovabili non è più necessario procedere alla vidimazione fisica del registro delle letture dei contatori.
È ora possibile tenere il registro anche in formato elettronico, purché conservato presso la sede dell’azienda e reso disponibile in caso di controllo.
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La nuova disposizione elimina uno degli adempimenti più onerosi per le imprese esercenti officina elettrica di produzione alimentata da energie rinnovabili che opera in autoconsumo:
Questa semplificazione normativa rappresenta un passo avanti verso la digitalizzazione dei processi aziendali:
Nonostante la semplificazione, restano in vigore alcune regole fondamentali:
In altre parole: cambia la forma del registro, ma non la sostanza dell’obbligo.
Le aziende possono da subito:
Con la Circolare ADM n. 27/2025, la gestione del registro delle letture dei contatori diventa più moderna e snella:
“Non è più obbligatoria la vidimazione fisica; il registro può essere tenuto in formato elettronico presso la sede dell’azienda.”
Un passo concreto verso la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione dei processi nel settore energetico.
Ricordiamo che per le officine diverse da quelle costituite da impianti alimentati a fonti rinnovabili con autoconsumo, quindi per tutte le officine che pagano le accise (officine d'acquisto, impianti di produzione da fonte NON rinnovabile, ecc...), restano in vigore le regole precedenti e quindi è richiesta la tenuta del registro cartaceo e la sua vidimazione. Leggi sotto cosa devono continuare a fare queste officine.
Per questi soggetti il registro continua ad essere un documento cartaceo da compilare manualmente ogni giorno o ogni mese, a seconda delle indicazioni riportate nella Licenza rilasciata dall'ADM.
Il registro può avere durata di un anno o di più anni a seconda dell'ufficio territorialmente competente dell'agenzia dogane. Basta vedere di quanti fogli è composto per vedere la sua durata. Attenzione alla sua scadenza! Devi rinnovarlo prima della scadenza. Leggi la prossima domanda e risposta per evitare di incorrere in sanzioni.
Il registro delle letture è un documento vidimato dall'Agenzia delle Dogane e pertanto non basta stamparne una nuova copia e tenere aggiornate le letture.
Almeno 30 giorni prima della sua scadenza è necessario recarsi presso l'ufficio doganale territorialmente competente con un modello contenente i dati dell'officina Elettrica e richiederne la vidimazione.
Non sempre si ottiene l'immediata vidimazione del registro. Più spesso è necessario tornare dopo n giorni (ve lo comunicheranno in dogana) per ritirare il registro vidimato.
È importante richiedere il rinnovo prima della scadenza in quanto, essendo la compilazione un'attività obbligatoria per il gestore dell'officina, la richiesta di vidimazione effettuata dopo la scadenza presuppone che via sia un periodo in cui il registro non è stato correttamente compilato e di conseguenza espone il titolare dell'officina ad una sanzione amministrativa.
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l file è già compilato e pronto per essere stampato e portato all'ufficio dell'ADM territorialmente competente, completo di:
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