L'officina elettrica è l'insieme degli apparati di produzione, accumulo, trasformazione e distribuzione di energia elettrica gestito da una medesima impresa. E' un istituto connesso al tema dell'accisa, l'imposta erariale indiretta che colpisce l'energia al momento del suo consumo.
L'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza non superiore a 20 kW, non è sottoposta al regime delle accise e, pertanto, gli esercenti tali impianti non sono tenuti agli obblighi ed agli adempimenti altrimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Accise, sia che utilizzino l'energia elettrica prodotta per uso proprio, sia che la cedano alla rete.
Gli adempimenti fiscali che l'esercente di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è tenuto ad osservare si differenziano a seconda che l'energia elettrica prodotta venga auto-consumata (anche in minima parte), oppure interamente ceduta alla rete.
In caso di energia elettrica prodotta e consumata per uso proprio (compresa quella utilizzata per il funzionamento dell'impianto), il soggetto esercente l'officina di produzione deve farne preventiva denuncia all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio il quale, effettuati i dovuti controlli, rilascia la licenza di esercizio soggetta al pagamento del diritto annuale nella misura indicata dall'art. 63, comma 3, del Testo Unico; il titolare dell'officina è anche tenuto ad ottemperare agli ulteriori adempimenti previsti dal citato articolo 53.
Nel secondo caso (assenza di consumi per uso proprio, per cui tutta l'energia elettrica prodotta è ceduta alla rete, mentre i consumi dei servizi ausiliari sono alimentati da distinta fornitura), il soggetto esercente l'officina di produzione deve darne comunicazione al medesimo Ufficio territoriale contestualmente all'avvio dell'attività di produzione.
Le disposizioni di legge in materia di officine elettriche e di accise sono riportate nel Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, scaricabile al seguente link:
La denuncia di officina elettrica è un adempimento da effettuare prima dell'attivazione della stessa, in modo da consentire all'ufficio territorialmente competente di effettuare eventuali controlli ed eventualmente di presenziare con un proprio funzionario al momento dell'attivazione dell'officina.
La denuncia deve essere effettuata mediante apposito modello.
Puoi richiederlo all’ufficio doganale territorialmente competente e, in caso di esercizio di impianti alimentati ad energie rinnovabili con potenza maggiore di 20 kW, puoi scaricarlo QUI ->https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/6439064/ATTIVITA+OFFICINA.pdf/a9108ea7-e992-4908-a79d-a6e3682c31e1?t=1607947580088 (in ogni caso, verifica che l'ufficio competente non ti richieda un modello con un format diverso).
La denuncia va presentata in bollo e va corredata dalla documentazione tecnica relativa agli impianti esercitati dalla ditta. Una volta presentata la denuncia, un funzionario doganale redige un verbale contenente tutte le indicazioni sulla gestione dell'officina e quantifica, se dovuta, le rate di acconto dell'accisa. All'ottenimento di tutta la documentazione corretta e verificati tutti i presupposti, viene emessa la Licenza di Officina Elettrica con la quale viene anche assegnato un "codice ditta" univoco all'officina.
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L’accisa è un’imposta indiretta a riscossione immediata che viene applicata alla quantità di energia consumata indipendentemente dal contratto o dal fornitore scelto, in base al D.L.504 del 26/10/1995 del Testo Unico Accise (T.U.A.). Le accise sono gestite dall’Agenzia delle Dogane, destinate all’Erario e differenziate per tipologia di consumi, a seconda di usi domestici e non.
Scopri quali sono i soggetti tenuti a pagare le accise sull'energia elettrica, secondo il Testo Unico delle Accise.
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