A seguito della pubblicazione del D.Lgs. 43/2025 si è avviato un processo di riforma delle accise sull'energia elettrica che, attraverso successivi provvedimenti emessi nel 2025 e 2026, ha portato alla definizione della nuova dichiarazione semestrale per l'energia elettrica.
Per avere un quadro completo puoi leggere la nostra GUIDA, che riporta le novità seguento l'ordine coronologico dei provvedimenti.
La nuova dichiarazione semestrale contiene molte variazioni rispetto alla dichiarazione annuale e ti forniremo un estratto di tutte le novità con questa guida.
I soggetti obbligati devono completare le loro dichiarazioni annuali attraverso le modalità già note: System to System (S2S) o User to System (U2S), tramite la piattaforma specifica dell'ADM.
Le regole per determinare chi può firmare e inviare queste dichiarazioni rimangono invariate come specificato nella circolare n. 6/2022 del 4 febbraio 2022.
Si raccomanda, oltre alla lettura di quanto segue, anche le lettura delle Istruzioni per la compilazione ed il contenuto della Circolare 20/2026 del 31 luglio 2026, al fine di comprendere a pieno il contenuto tecnico e le novità previste.
Le officine elettriche possono essere ricondotte a sei casistiche principali: produzione da fonti rinnovabili per uso proprio, produzione da fonti non rinnovabili per uso proprio, produzione o acquisto con cessione a consumatori finali, acquisto per uso proprio, acquisto per rivendita, produzione e acquisto per uso proprio.
Rientrano in questa categoria le officine che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e la utilizzano principalmente per il proprio fabbisogno.
È il caso, ad esempio, di un impianto fotovoltaico aziendale, industriale, eolico o idroelettrico destinato all’autoconsumo. In questa situazione l’energia prodotta viene dichiarata, ma può beneficiare dell’esenzione dall’accisa quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa.
In dichiarazione si indicano normalmente la produzione, l’autoconsumo, eventuali consumi esenti e l’eventuale energia ceduta alla rete o ad altri soggetti.
Quadri normalmente interessati: A, C, G, (L).
Questa tipologia riguarda le officine che producono energia elettrica da fonti non rinnovabili e la consumano per uso proprio.
Può trattarsi, ad esempio, di un impianto termoelettrico, di un gruppo elettrogeno diesel o di un impianto di cogenerazione alimentato da combustibili fossili. In questo caso l’energia consumata dall’officina può essere soggetta al pagamento dell’accisa.
La dichiarazione deve quindi rappresentare sia la produzione sia la destinazione dell’energia: consumi propri, eventuali consumi esenti, consumi assoggettati, energia ceduta e dati fiscali relativi all’accisa.
Quadri normalmente interessati: A, B, C, E, G, Q, S, N, T.
Questa casistica riguarda le officine che producono o acquistano energia elettrica e la cedono, in tutto o in parte, a consumatori finali, consorziati o consociati.
Può essere il caso di una rete privata, di un consorzio industriale, di una comunità energetica con cessione diretta ai membri o di un produttore che fornisce energia a soggetti terzi.
In questo caso la dichiarazione non si limita ai consumi interni dell’officina, ma deve rappresentare anche le forniture verso altri soggetti e il relativo trattamento fiscale: usi non sottoposti, usi esenti o usi assoggettati ad accisa.
Quadri normalmente interessati: A, G, H, J, L, M, Q, S, N, T.
Rientrano in questa categoria le officine che non producono energia elettrica, ma acquistano energia da uno o più fornitori per il proprio utilizzo.
È il caso, ad esempio, di uno stabilimento industriale alimentato dalla rete elettrica, di una grande utenza industriale o di una struttura produttiva con più fornitori di energia.
La dichiarazione serve a indicare l’energia acquistata, l’energia ricevuta e consumata, l’eventuale ripartizione tra consumi esenti, non sottoposti o assoggettati ad accisa, oltre ai dati fiscali relativi all’imposta.
Quadri normalmente interessati: B, C, E, H, Q, S, T.
Questa tipologia riguarda i soggetti che acquistano energia elettrica con lo scopo di rivenderla o redistribuirla a terzi.
Può trattarsi di un consorzio che acquista energia e la redistribuisce ai consorziati, di un gestore di rete privata o di un soggetto che acquista energia per fornirla successivamente ad altri utilizzatori.
In questo caso la dichiarazione deve rappresentare sia l’energia ricevuta sia le successive cessioni o forniture, distinguendo i consumi dei clienti in base al regime fiscale applicabile.
Quadri normalmente interessati: B, C, E, G, H, J, L, M, Q, S, N, T.
Questa casistica riguarda le officine che producono energia per il proprio utilizzo ma, allo stesso tempo, acquistano energia dalla rete o da altri fornitori per integrare il proprio fabbisogno.
È il caso tipico di un’azienda con impianto fotovoltaico o di cogenerazione che, nei periodi in cui la produzione interna non è sufficiente, acquista energia da fornitori esterni.
La dichiarazione deve quindi sommare e distinguere due flussi: l’energia prodotta internamente e l’energia acquistata. Entrambi i flussi possono poi essere destinati a consumo proprio, consumi esenti o assoggettati, oppure eventuali cessioni.
Quadri normalmente interessati: A, B, C, E, G, H, Q, S, N, T.
La presenza di un quadro non significa che debba sempre essere valorizzato in ogni sua parte. Significa che quel quadro può essere necessario quando nell’officina è presente il relativo flusso energetico, fiscale o contabile.
Il quadro A serve a dichiarare l’energia elettrica prodotta dall’officina nel semestre.
È il quadro di partenza per tutte le officine che producono energia, sia da fonti rinnovabili sia da fonti non rinnovabili. Per ogni gruppo di misura vengono indicati normalmente il mese di riferimento, la matricola del contatore, le letture iniziali e finali, la costante di lettura e i kWh prodotti.
Il quadro A descrive la produzione, ma non indica ancora come l’energia viene utilizzata. La destinazione dell’energia viene rappresentata nei quadri successivi: consumi esenti o non sottoposti, consumi assoggettati, cessioni o energia immessa verso altri soggetti.
Il quadro B si utilizza quando la stessa fornitura o lo stesso punto di misura alimenta consumi soggetti a trattamenti fiscali diversi.
È il caso, ad esempio, di un unico contatore che serve sia consumi assoggettati ad accisa sia consumi esenti, agevolati o non sottoposti. In questo quadro si indicano i criteri di ripartizione, le percentuali applicate e l’energia attribuita a ciascuna destinazione fiscale.
Il quadro B non determina direttamente l’accisa. Serve invece a spiegare come un consumo unitario viene suddiviso tra i diversi regimi fiscali.
Il quadro C raccoglie i consumi propri dell’officina che non generano pagamento dell’accisa.
Può trattarsi di consumi esenti, consumi non sottoposti o consumi derivanti dalla ripartizione di un uso promiscuo. In questo quadro si indicano la tipologia di utilizzo, il codice uso, la descrizione e i kWh consumati.
È importante distinguere il quadro C dal quadro E: il quadro C riguarda consumi che non producono debito d’imposta, mentre il quadro E riguarda consumi sui quali l’accisa è dovuta.
Il quadro E serve a dichiarare i consumi propri dell’officina sui quali è dovuta l’accisa.
Per ciascuna tipologia di utilizzo vengono indicati i kWh consumati, l’aliquota applicata e l’accisa dovuta. I consumi dichiarati nel quadro E possono derivare da energia prodotta internamente, da energia acquistata o da una ripartizione effettuata nel quadro B.
Questo quadro è centrale per le officine che producono o acquistano energia per uso proprio e che non beneficiano, in tutto o in parte, di esenzioni o esclusioni.
Il quadro G serve a dichiarare l’energia elettrica che esce dall’officina.
Può trattarsi di energia immessa in rete, ceduta a consumatori finali, ceduta a consorziati o consociati, trasferita ad altre officine o ceduta nell’ambito di reti private.
Il quadro G non riguarda il consumo interno dell’energia. I consumi interni sono indicati nei quadri C ed E; il quadro G descrive invece le cessioni verso l’esterno.
Il quadro H rappresenta l’energia che entra nell’officina da soggetti esterni.
Si utilizza quando l’officina acquista o riceve energia dalla rete, da fornitori, da altre officine o da altri soggetti obbligati. Per ciascuna provenienza si indicano il soggetto fornitore, la tipologia di fornitura e i kWh ricevuti.
Nelle officine che producono e acquistano energia per uso proprio, l’energia disponibile è data dalla somma tra produzione interna, dichiarata nel quadro A, ed energia ricevuta, dichiarata nel quadro H.
Il quadro J viene utilizzato per indicare forniture o consumi che non rientrano nel campo di applicazione dell’accisa e si applica solo agli “usi commerciali”.
È un quadro tipico delle situazioni in cui l’officina effettua forniture a terzi o deve classificare consumi in base a codici di destinazione d’uso. Non essendo consumi soggetti ad accisa, il quadro J non contiene una liquidazione dell’imposta.
Il quadro L riguarda i consumi o le forniture che rientrano nel campo di applicazione dell’accisa ma beneficiano di una specifica esenzione e si applica solo agli “usi commerciali”.
La differenza rispetto al quadro J è importante: nel quadro J l’accisa non si applica perché il consumo è fuori campo; nel quadro L il consumo sarebbe astrattamente soggetto, ma la normativa riconosce una specifica esenzione.
Il quadro M raccoglie le forniture o i consumi soggetti al pagamento dell’accisa, in particolare nei casi in cui l’officina effettua forniture a terzi o opera in modo simile a un soggetto venditore, e si applica solo agli “usi commerciali”.
Per ogni riga vengono indicati i kWh, l’aliquota applicata e l’accisa dovuta. L’importo complessivo determinato nel quadro M viene poi utilizzato per il riepilogo e la gestione dei versamenti.
Il quadro N serve a dichiarare l’energia elettrica venduta o ceduta a soggetti che non sono consumatori finali.
Rientrano in questa categoria, ad esempio, altri operatori del mercato elettrico, altre officine elettriche, soggetti esteri o venditori in regime di reselling.
Questo quadro ha una funzione informativa e consente di ricostruire i flussi di energia tra operatori del settore.
Il quadro Q ha funzione di riepilogo fiscale.
Serve a collegare i consumi assoggettati ad accisa, dichiarati nei quadri competenti, con il saldo dell’imposta dovuta nel semestre. È quindi un quadro di sintesi, utile per determinare la posizione fiscale complessiva dell’officina prima della verifica dei versamenti.
Il quadro S serve a dichiarare i versamenti dell’accisa effettuati nel semestre e a determinare l’eventuale credito o debito finale.
In questo quadro non si indicano dati di consumo energetico, ma dati fiscali e contabili: imposta dovuta, crediti utilizzati, versamenti effettuati, eventuale credito maturato o debito residuo.
Se l’imposta dovuta è superiore ai versamenti effettuati, emerge un debito. Se invece i versamenti superano l’imposta dovuta, emerge un credito.
Il quadro T serve a indicare i fornitori dai quali l’officina ha acquistato energia elettrica nel semestre.
Per ciascun fornitore vengono normalmente indicati la tipologia di provenienza, il codice identificativo del fornitore e i kWh acquistati.
Il quadro T non riguarda i clienti dell’officina, ma i soggetti da cui l’energia è stata acquistata. Ha quindi una funzione di tracciamento della provenienza dell’energia.
Gli allegati servono a dettagliare alcune informazioni già riepilogate nei quadri principali della dichiarazione. Non sempre devono essere compilati: la loro presenza dipende dalla tipologia di consumi, dalle utenze coinvolte e dalle indicazioni previste dalle istruzioni ADM.
L’Allegato 1 serve a indicare il dettaglio delle utenze o forniture associate a specifici codici di destinazione d’uso. Si utilizza quando non è sufficiente indicare il solo totale nel quadro principale, ma occorre specificare le singole utenze che compongono quel consumo. È collegato, ad esempio, ai quadri C, E, J, L e M.
L’Allegato 2 serve a spiegare come viene ripartito un consumo quando un unico punto di misura alimenta utilizzi con diverso trattamento fiscale. È il dettaglio del Quadro B e indica, per ciascuna quota di consumo, il criterio di ripartizione, la percentuale applicata, i kWh attribuiti e il codice di destinazione d’uso.
L’Allegato 3 riguarda l’energia elettrica destinata alla ricarica di veicoli elettrici tramite colonnine o infrastrutture di ricarica. Va compilato quando la dichiarazione comprende consumi legati alla ricarica e occorre indicare il dettaglio delle infrastrutture alimentate, con identificativo, localizzazione e kWh erogati.
L’Allegato 4 serve a ripartire territorialmente i quantitativi di energia dichiarati. Si utilizza quando i dati della dichiarazione riguardano più territori di competenza, ad esempio più province. La somma dei kWh indicati per i singoli territori deve essere coerente con i totali riportati nei quadri principali.
In sintesi, i quadri principali indicano i dati complessivi della dichiarazione, mentre gli allegati servono a fornire un dettaglio aggiuntivo quando richiesto.
Con la Circolare n. 20/2026 del 31 luglio 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito nuovi chiarimenti sulla compilazione delle dichiarazioni semestrali relative all’energia elettrica.
Le indicazioni integrano le istruzioni già pubblicate con la Circolare n. 9/2026 e riguardano la compilazione dei quadri dichiarativi, la qualificazione delle officine elettriche, la gestione dei versamenti e dei crediti, la compilazione degli allegati e la consultazione degli esiti di trasmissione.
Quando l’energia elettrica destinata a uso proprio non è misurata direttamente, ma viene calcolata come differenza tra l’energia prodotta e quella ceduta, il quadro C deve essere compilato in modo coerente con tale criterio.
In questi casi:
Le stesse modalità si applicano anche agli altri quadri della dichiarazione nei quali il flusso di energia non sia misurato direttamente, ma venga determinato per differenza.
Le officine che producono energia elettrica da fonti rinnovabili destinata a uso proprio esente non devono compilare il quadro L.
Devono essere compilati esclusivamente i quadri pertinenti alla configurazione dell’impianto e alla tipologia di energia prodotta e consumata.
Il quadro L deve essere compilato soltanto quando siano presenti cessioni di energia elettrica per usi esenti a consumatori finali.
Questo chiarimento corregge il refuso contenuto nella tabella delle istruzioni pubblicate con la Circolare n. 9/2026.
L’immissione in rete dell’energia eccedente rispetto ai consumi o alle cessioni effettuate non modifica la qualificazione dell’officina.
Quando l’officina cede energia elettrica a consumatori finali, consorziati o consociati, deve essere classificata tenendo conto della presenza di tali cessioni, selezionando la corrispondente voce nel frontespizio della dichiarazione.
In particolare:
I soggetti non obbligati che cedono integralmente alla rete l’energia elettrica prodotta e non effettuano alcun consumo proprio non devono presentare la dichiarazione semestrale.
L’esclusione si applica soltanto quando non vi siano consumi propri neppure per l’alimentazione dei servizi ausiliari dell’impianto.
Restano comunque applicabili, nei casi previsti, gli obblighi di comunicazione stabiliti dall’articolo 56-bis, commi 3, 4 e 5, del Testo unico delle accise.
Le officine elettriche e i Sistemi Efficienti di Utenza che cedono direttamente l’energia prodotta a consumatori finali devono essere qualificati come venditori oppure come consumatori-venditori, in base alla concreta configurazione dell’attività.
Entrambe le categorie devono presentare la dichiarazione semestrale e adempiere agli obblighi previsti dall’articolo 55 del Testo unico delle accise.
Le comunicazioni mensili previste dall’articolo 55, comma 13, sono invece obbligatorie esclusivamente per i soggetti qualificati come venditori.
Per i distributori, i valori riportati nel quadro R devono essere coerenti con quelli indicati nei quadri J, L e M.
Quando le rettifiche effettuate dal distributore determinano un quantitativo complessivo negativo nel semestre, il sistema non consente di inserire un valore con segno negativo.
In questa situazione:
La soluzione indicata dalla Circolare è applicabile in attesa di un chiarimento tecnico definitivo sul tracciato dichiarativo.
I versamenti eseguiti in ritardo, purché effettuati entro la data di presentazione della dichiarazione semestrale, devono essere indicati nel mese al quale si riferisce l’imposta.
Il pagamento non deve quindi essere riportato nel mese in cui è stato materialmente eseguito tramite modello F24.
Questo criterio consente di mantenere la corrispondenza tra l’imposta dovuta per ciascun periodo di competenza e il relativo versamento.
Per i versamenti tardivi effettuati dopo la presentazione della dichiarazione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si è riservata di fornire ulteriori istruzioni.
Il quadro riepilogativo S relativo all’energia elettrica deve essere compilato separatamente per ciascun ambito.
Non deve essere riportato un unico totale nazionale riferito all’intero semestre.
I dati devono essere articolati in modo da consentire la corretta individuazione dei valori riferibili a ogni singolo ambito.
Nella dichiarazione relativa al primo semestre 2026, il campo “Debito all’inizio del semestre” non deve essere compilato.
Le modalità di compilazione del campo per la dichiarazione relativa al secondo semestre saranno definite con successive disposizioni.
Un credito generato durante un mese del semestre, ad esempio per effetto della registrazione di sole rettifiche negative, non può essere utilizzato per ridurre il versamento dovuto nel mese successivo.
L’utilizzo o il rimborso delle somme versate in eccedenza è possibile soltanto dopo la presentazione della dichiarazione semestrale e la liquidazione dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero semestre.
Non è quindi ammessa la compensazione tra mesi appartenenti allo stesso semestre.
La colonna “Credito utilizzato” deve essere utilizzata esclusivamente per indicare la quota del credito contabile già riportato nel campo “Credito/debito all’inizio del semestre”.
L’Allegato 1 e l’Allegato 2 devono essere utilizzati per rappresentare situazioni differenti.
L’Allegato 1 deve contenere le utenze per le quali a ciascun POD è associata una sola destinazione d’uso.
Per l’energia elettrica, l’allegato riguarda le utenze situate in luoghi diversi dalle abitazioni e riferite a:
L’Allegato 2 deve essere utilizzato quando allo stesso POD sono associate differenti destinazioni d’uso.
La percentuale di utilizzo deve essere indicata esclusivamente quando il criterio di ripartizione adottato consiste nell’applicazione di una percentuale forfettaria.
Negli altri casi devono essere riportati i dati coerenti con il diverso criterio di determinazione applicabile alla singola utenza.
Non devono essere riportati nell’Allegato 1 gli usi esenti relativi alle abitazioni di residenza anagrafica con:
Queste utenze devono essere rappresentate nell’Allegato 4, secondo le relative istruzioni di compilazione.
I profili autorizzativi già riconosciuti per la sottoscrizione e la trasmissione delle precedenti dichiarazioni annuali di consumo rimangono validi anche per le dichiarazioni semestrali.
Non è quindi necessario presentare una nuova richiesta di autorizzazione quando i soggetti delegati rimangono invariati.
Dopo l’invio della dichiarazione, gli operatori possono utilizzare l’applicazione MONET – Monitoraggio Esito Transazioni per:
Per accedere a MONET, l’utente deve essere in possesso:
Dopo l’autenticazione all’Area Riservata del portale ADM tramite SPID, CNS o CIE, l’applicazione è disponibile seguendo il percorso:
Servizi Digitali → Interattivi → MONET
In caso di problemi tecnici relativi alla Piattaforma di Accoglienza per l’interoperabilità, è possibile richiedere assistenza attraverso:
Per compilare correttamente la dichiarazione è utile seguire un ordine logico:
Energix semplifica il processo in modo che, una volta impostata l'officina elettrica, l'operatività si riduce all'inserimento delle letture dei contatori e delle eventuali informazioni relative ai quadri N e T ed il file della dichiarazione di consumo viene generato in modo automatico dal software.
Energix ti consente di essere sempre aggiornato in materia di accise sull'energia elettrica e di operare in un ambiente di lavoro semplice, veloce, economico e sicuro!